IL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
                  nella riunione del 9 maggio 2013 
 
  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
  Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
  Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n.  343,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; 
  Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  15  luglio  2012,  n.   100,   recante:
"Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile"; 
  Considerato che nel mese di  marzo  2013  in  alcuni  comuni  delle
province di Arezzo, Firenze, Livorno, Lucca, Massa Carrara, Pistoia e
Prato  sono  stati  colpiti  da  un'eccezionale  ondata  di  maltempo
caratterizzata da diffuse e copiose precipitazioni di intensita' tale
da causare l'esondazione di corsi d'acqua con conseguenti allagamenti
e movimenti franosi; 
  Considerato  che  tali  fenomeni  hanno   determinato   una   grave
situazione di pericolo per l'incolumita' delle persone provocando  lo
sgombero di diversi immobili pubblici e privati  e  danneggiamenti  a
strutture ed infrastrutture; 
  Considerato, altresi', che l'esondazione di  fiumi  e  torrenti  ha
provocato l'allagamento di numerosi centri abitati, l'interruzione di
collegamenti  viari,  determinando,   quindi,   forti   disagi   alla
popolazione interessata; 
  Tenuto conto che detta situazione di emergenza, per  intensita'  ed
estensione, non e' fronteggiabile con mezzi e poteri ordinari; 
  Viste le note del 5 e del 9 aprile  del  Presidente  della  Regione
Toscana; 
  Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26
ottobre 2012 concernente  gli  indirizzi  per  lo  svolgimento  delle
attivita' propedeutiche alle deliberazioni del Consiglio dei Ministri
e per la predisposizione delle ordinanze di  cui  all'art.  5,  della
legge  24  febbraio  1992,  n.  225   e   successive   modifiche   ed
integrazioni; 
  Visti  gli  esiti  dei  sopralluoghi  effettuati  dai  tecnici  del
Dipartimento della protezione civile nei giorni 10, 11  e  12  aprile
2013; 
  Ritenuto, quindi, che ricorrono, nella fattispecie,  i  presupposti
previsti dall'art. 5, comma 1 della citata legge 24 febbraio 1992, n.
225, per la dichiarazione dello stato di emergenza; 
  Su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri; 
 
                              Delibera: 
 
                               Art. 1 
 
  1. In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e  per
gli effetti dell'art. 5, commi 1 e 1-bis,  della  legge  24  febbraio
1992, n. 225, e successive modifiche ed integrazioni, e'  dichiarato,
fino al novantesimo giorno dalla data del presente provvedimento,  lo
stato  di  emergenza  in  conseguenza  delle  eccezionali  avversita'
atmosferiche verificatesi nel mese di marzo  2013  in  alcuni  comuni
delle province di Arezzo, Firenze,  Livorno,  Lucca,  Massa  Carrara,
Pistoia e Prato, individuati nella delibera di  Giunta  regionale  n.
226 del 2 aprile 2013. 
  2. Per l'attuazione degli interventi da  effettuare  nella  vigenza
dello stato di emergenza, ai sensi dell'art. 5, comma 2, della  legge
24 febbraio 1992, n. 225, si provvede con ordinanze, emanate dal Capo
del  Dipartimento  della  protezione  civile  in   deroga   ad   ogni
disposizione  vigente  e   nel   rispetto   dei   principi   generali
dell'ordinamento giuridico, volte alla realizzazione degli interventi
finalizzati all'assistenza alla popolazione interessata dagli eventi,
alla  messa  in  sicurezza  degli  edifici  pubblici  e  privati  che
costituiscano minaccia  per  la  pubblica  e  privata  incolumita'  e
comunque agli interventi volti ad evitare situazioni  di  pericolo  o
maggiori danni a persone o a cose, nei limiti delle risorse di cui al
comma 4. 
  3. Alla scadenza del termine di cui al comma 1, la Regione  Toscana
provvede, in via ordinaria, a coordinare gli  interventi  conseguenti
all'evento finalizzati al superamento della  situazione  emergenziale
in atto. 
  4. Per l'attuazione delle attivita'  da  porre  in  essere  per  il
superamento dell'emergenza di cui alla presente delibera, si provvede
nel limite di euro sei milioni. 
  La presente delibera verra'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
    Roma, 9 maggio 2013 
 
                                                 Il Presidente: Letta